Regio decreto 19 aprile 1907, n. 151 Art. 16
Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarita', come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. L'aumento e' calcolato in base allo stipendio iniziale di ruolo. Sara' stanziata ogni anno nei bilanci della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.