Regio decreto 19 aprile 1907, n. 151 Art. 2
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 20,000; la provincia di Cagliari, con L. 3850; il comune di Cagliari, con L. 3850; la Camera di commercio di Cagliari, con L. 1500; la Cassa «Carlo Felice», con L. 500. Alle spese d'impianto contribuiranno il comune di Cagliari con L. 6000, la provincia di Cagliari con L. 6000, la Camera di commercio di Cagliari con L. 2500, la Cassa «Carlo Felice» con L. 800. L'ospizio «Carlo Felice» di Cagliari, fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione e alla fornitura dell'acqua. Provvede altresi' all'istituzione ed al mantenimento di un convitto per gli alunni che vorranno frequentare la scuola alle condizioni di cui all'art. 25.