Regio decreto 19 aprile 1907, n. 151 Art. 22
Con un regolamento, da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, per il conferimento delle Borse di studio, per la gestione amministrativa ed educativa del convitto annesso alla scuola; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.