Regio decreto 9 maggio 1907, n. 228 Art. 13
Gli insegnanti esercitano rispettivamente gli uffici loro assegnati sotto la vigilanza del direttore. Il Collegio degli insegnanti, cha sara' presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, compila gli orari od i programmi di insegnamento da sottoporsi all'approvazione del Ministero, sceglie, previa approvazione del Consiglio direttivo, i libri di testo che si reputassero necessari all'esplicazione dei programmi scolastici, fa le proposte per l'acquisto di materiale didattico e scientifico e sulle punizioni piu' gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 15. Il Collegio degli insegnanti si riunisce almeno una volta al mese per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi di insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero sottoposti al suo esame. Il Collegio stesso e' subordinato nelle sue deliberazioni alla ratifica da parte del Consiglio direttivo.