Regio decreto 16 maggio 1907, n. 176 Art. 2
Alla espropriazione degli immobili all'uopo occorrenti e che verranno designati dal predetto nostro ministro sara' provveduto a senso della citata legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 maggio 1907. VITTORIO EMANUELE. C. MIRABELLO. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.