Regio decreto 16 maggio 1907, n. 213 Art. 13
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero, sentito il parere della giunta di vigilanza.
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero, sentito il parere della giunta di vigilanza.