Regio decreto 30 maggio 1907, n. 286 Art. 13
E' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado ed i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Reale o Ministeriale. I passaggi, di cui al presente articolo, sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale sulla domanda degli interessati e dietro parere favorevole delle Giunte di vigilanza delle due scuole. In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformita' delle norme vigenti e del seguente art. 23.