Regio decreto 16 giugno 1907, n. 554 Art. 12
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero. La pianta organica indichera' quali insegnamenti debbano considerarsi di carattere complementare o speciale.