Regio decreto 16 giugno 1907, n. 554 Art. 14
Sara' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi di officina e di laboratorio dalla scuola ad un'altra della stessa natura e di egual grado, se i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Reale o Ministeriale. Perche' i passaggi, di cui al presente articolo, possano verificarsi, occorrera' inoltre che gli intesessati ne facciano domanda al Ministero e che le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale. In caso di simili passaggi saranno, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformita' delle norme vigenti.