Regio decreto 16 giugno 1907, n. 554 Art. 18
Il direttore coadiuvera' il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola, e invigilera' sotto la sua responsabilita' che siano tenuti regolarmente i registri contabili, in conformita' alle disposizioni del regolamento; provvedera' all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori, e all'osservanza dei regolamenti; proporra' i provvedimenti che reputera' utili e provvedera' alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate informera' il Ministero per gli opportuni provvedimenti.