Regio decreto 16 giugno 1907, n. 554 Art. 23
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, quanto appartiene alla scuola soppressa andra' a vantaggio della scuola, che verra' fondata in sostituzione di essa.
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, quanto appartiene alla scuola soppressa andra' a vantaggio della scuola, che verra' fondata in sostituzione di essa.