Regio decreto 16 giugno 1907, n. 554 Art. 3
Alle spese d'impianto e di mantenimento della scuola concorrono annualmente: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 20,000; la Camera di commercio ed arti di Reggio Calabria con L. 2000; il comune di Reggio Calabria con L. 5000. La provincia di Reggio assumera' l'obbligo di cedere alla scuola l'uso gratuito continuativo dei locali occorrenti alle sue funzioni diverse. Concorreranno altresi' al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche e delle officine e i contributi eventuali di altri enti o privati.