Regio decreto 30 giugno 1907, n. 333 Art. 13
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza. La pianta organica indichera' quali insegnamenti debbano considerarsi di carattere speciale o complementare.