Regio decreto 30 giugno 1907, n. 336 Art. 13
Per il primo anno di esercizio della scuola il ministro ha facolta' di provvedere alla nomina del personale derogando alle disposizioni dell'art.
9. Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1907. VITTORIO EMANUELE. F. COCCO-ORTU. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.