Regio decreto 17 agosto 1907, n. 643 Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Visto l' art. 16 della legge 7 marzo 1907, n. 62 , sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa; Visto il Nostro decreto di pari data che approva il testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale; Udito il Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: E' approvato il regolamento di procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1907. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Verweist auf
- Regio decreto 17 agosto 1907, n. 643 Art. 16