Regio decreto 31 agosto 1907, n. 387 Art. 2
Concorrono al mantenimento della scuola: 1° il Ministero di agricoltura, industria e commercio con lire seimila per l'esercizio 1907-908 e con annue lire ottomila per gli esercizi successivi; 2° la Camera di commercio, con lire cinquemila per l'anno 1907 e con annue lire diecimila per gli anni successivi; 3° il comune di Torino, con annuo lire quattromila. L'Istituto internazionale italiano fornisce gratuitamente i locali alla scuola, nel proprio palazzo, via Saluzzo 55 e provvede alla loro manutenzione ordinaria, al loro riscaldamento ed alla illuminazione.