Regio decreto 31 agosto 1907, n. 387 Art. 22
Con un regolamento da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, udita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le punizioni disciplinari e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola stessa.