Regio decreto 31 agosto 1907, n. 387 Art. 4
La scuola e' maschile diurna. Essa comprende gli insegnamenti che seguono: Italiano. Storia civile e commerciale d'Italia - Geografia commerciale. Istituzioni commerciali - Nozioni di economia politica applicata al commercio - Nozioni di diritto commerciale - Legislazione commerciale ed industriale - Usi commerciali. Aritmetica razionale ed algebra elementare - Esercitazioni di calcolo mentale. Computisteria e ragioneria. Elementi di fisica, chimica e scienze naturali - Merceologia - Analisi e saggi delle merci - Adulterazioni e sofisticazioni - Imballaggi - Legislazione doganale e trattati di commercio e di navigazione - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe doganali e nel calcolo dei dazi - Trasporti e legislazione relativa - Servizi marittimi sovvenzionati - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe ferroviarie e nel calcolo dei noli. Lingue estere: francese, tedesco, inglese e spagnuolo. Banco modello: funzionamento pratico di aziende mercantili e bancarie, di aziende di esportazione e di importazione, e di imprese di trasporti. Calligrafia, dattilografia e stenografia. L'insegnamento delle lingue estere e' obbligatorio pel francese e per una delle altre due lingue: inglese e tedesca. L'alunno non puo' seguire contemporaneamente gli insegnamenti di inglese e di tedesco, ma ha diritto di iscriversi al corso di lingua spagnuola, il quale e' facoltativo. Saranno tenute annualmente nella scuola conferenze sull'igiene applicata all'industria ed al commercio, sui diritti e doveri e sulla morale, con speciale riguardo ai suoi rapporti col commercio. Agli insegnamenti indicati nel presente articolo altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.