Regio decreto 31 agosto 1907, n. 388 Art. 22
Il servizio di Cassa della scuola sara' fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo destinato dalla Giunta di vigilanza, a questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.