Regio decreto 31 agosto 1907, n. 388 Art. 5
La scuola e' femminile e diurna; il corso di essa si compie in 4 anni e comprende gli insegnamenti che seguono: Italiano. Storia civile e commerciale d'Italia - Geografia commerciale - Istituzioni commerciali - Nozioni di economia politica - Nozioni di diritto commerciale - Legislazione commerciale ed industriale. Usi commerciali. Aritmetica razionale ed algebra elementare - Esercitazioni di calcolo mentale. Computisteria e ragioneria. Elementi di fisica, chimica e scienze naturali. Merceologia - Analisi e saggi delle merci - Adulterazioni e sofisticazioni - Imballaggi. Legislazione doganale e trattati di commercio e di navigazione - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe doganali e nel calcolo dei dazi. Trasporti e legislazione relativa - Servizi marittimi sovvenzionati - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe ferroviarie e nel calcolo dei noli. Lingue estere: francese, tedesco, inglese e spagnuolo. Banco modello: funzionamento pratico di aziende mercantili, e bancarie, di aziende di esportazioni e di importazioni e di impresa di trasporti. Calligrafia, dattilografia e stenografia. L'insegnamento delle lingue estere e' obbligatorio per il francese e per una delle altre due lingue inglese o tedesca. L'alunna non puo' seguire contemporaneamente gli insegnamenti di inglese o di tedesco, ma ha facolta' di iscriversi al corso di lingua spagnuola. Saranno tenute annualmente nella scuola conferenze sull'igiene applicata all'industria ed al commercio, sui diritti e doveri e sulla morale, con speciale riguardo ai suoi rapporti col commercio. Agli insegnamenti indicati nel presente articolo altri potranno essere aggiunti con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio.