Regio decreto 19 settembre 1907, n. 403 Art. 13
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste determinate funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando contemporaneamente comunicazione di tale corrispondenza al presidente del Consiglio. Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo. La direzione del Convitto spetta al rettore di esso sotto la immediata dipendenza del Consiglio.