Regio decreto 19 settembre 1907, n. 403 Art. 2
Alle spese di mantenimento dell'Istituto concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 25,000; l'Amministrazione del fondo per il culto con L. 10,000; la provincia di Ascoli Piceno con L. 17,500; il comune di Fermo con L. 10,000. Sono inoltre destinati al mantenimento dell'Istituto l'annuo reddito della fondazione Montani e del lascito patrimoniale Perpenti; le tasse scolastiche, gli utili del convitto e delle officine, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.