Regio decreto 30 settembre 1907, n. 449 Art. 2
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante o di servizio del detto liceo, il comune di Lanciano versera' annualmente all'erario dello Stato un contributo di L. 9580, garantendo un introito annuo per tasse scolastiche di L. 10,000 e provvedera' ai locali al materiale scolastico e scientifico nonche' a quanto altro sia necessario per il buon andamento dell'Istituto.