Regio decreto 30 settembre 1907, n. 467 Art. 2
Il comune di Teramo versera' annualmente all'erario dello Stato, per tutte le spese concernenti il personale direttivo e insegnante di detta scuola, un contributo di L. 10,284.40 garantendo un introito annuo di L. 2000 per tasse scolastiche e provvedera' al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico, nonche' a quanto altro sara' necessario, per il buon andamento della scuola medesima.