Regio decreto 30 settembre 1907, n. 592 Art. 2
Per tutte le spese, concernenti il personale direttivo ed insegnante della detta scuola il comune di Brindisi versera' annualmente all'erario dello Stato un contributo di L. 11,518.80 garantendo un introito annuo di L. 3500 per tasse scolastiche e provvedera' al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico, nonche' a quanto altro occorra al buon andamento di essa.