Regio decreto 20 ottobre 1907, n. 598 Art. 13
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica, approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica, approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza.