Regio decreto 20 ottobre 1907, n. 598 Art. 2
La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Al mantenimento di essa concorrono: il Ministero con annue L. 15,000; la provincia di Salerno con annue L. 12,000; oltre gli oneri stabiliti dalla legge 30 giugno 1907, n. 414 , pei locali, fornitura d'acqua, riscaldamento, illuminazione e manutenzione dell'edificio ove avra' sede la scuola; il comune di Salerno con annue L. 3000; la Camera di commercio di Salerno con annue L. 1000; la Cassa di risparmio di Salerno con L. 700, sugli utili eventuali del suo esercizio. I contributi predetti continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti, in caso di scioglimento della scuola, nella misura e per il tempo necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento della scuola stessa. Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.