Regio decreto 24 ottobre 1907, n. 552 Art. 2
Alla spesa di mantenimento della scuola vien provveduto coi contributi del Ministero di agricoltura, industria e commercio in annue L. 23,000; della Camera di commercio di Napoli in annue L. 18,000; del Comune di Napoli in annue L. 8000; della provincia di Napoli in annue L. 8000. Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.