Regio decreto 24 ottobre 1907, n. 552 Art. 22
Per il personale di segreteria attualmente in carica, il Ministero ha facolta' di derogare, su proposta della Giunta di vigilanza, alle norme dell'art. 17 del presente statuto.
Per il personale di segreteria attualmente in carica, il Ministero ha facolta' di derogare, su proposta della Giunta di vigilanza, alle norme dell'art. 17 del presente statuto.