Regio decreto 24 ottobre 1907, n. 552 Art. 9
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio stabilisce la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso e ne determina i programmi e gli orari, sentito il Collegio dei professori. Agli insegnamenti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente statuto altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro, sentita la Giunta di vigilanza e sentiti gli enti contribuenti ogni qualvolta l'aggiunta implichi una maggiore spesa. E potra' altresi' essere istituito un corso serale per i commessi di negozio.