Regio decreto 24 ottobre 1907, n. 593 Art. 4
Sono ammessi alla scuola i giovani forniti del diploma di maturita' o di licenza elementare. E' permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inseriti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero. Per passare da una classe all'altra e' obbligatorio l'esame di promozione. Agli alunni che hanno compiuto il corso degli studi nelle tre classi normali e superato i relativi esami e' rilasciato un certificato di licenza che e' titolo per l'ammissione nelle RR. scuole medie di commercio. A coloro che hanno frequentato anche la quarta classe di perfezionamento superati gli esami finali e' rilasciato un diploma professionale che attesta l'idoneita' alle funzioni di impiegato, agente e commesso nelle aziende commerciali.