Regio decreto 24 ottobre 1907, n. 593 Art. 6
Il legato del Ministero e' presidente della Giunta di vigilanza. Questa si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti. Le adunanze sono valide quando v'intervenga la meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non inter vengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza motivi giustificati.