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Regio decreto 24 ottobre 1907, n. 593 · Regio decreto 24 ottobre 1907, n. 593 — Che istituisce in Ancona una R. scuola inferiore di commercio col titolo di R. scuola pratica di commercio. (0700593R)

Regio decreto 24 ottobre 1907, n. 593 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a concorso aperto dal ministro, ovvero su preposta della Giunta di vigilanza. Potranno pero', udito il parere della Giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potra' anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola. La Giunta di vigilanza ha facolta' di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per i posti vacanti nella scuola. Il direttore e gl'insegnanti, scelti nei modi sopraindicati, sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non puo' avere durata minore di due anni ne' maggiore di cinque. Trascorso detto periodo gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualita' e le attitudini necessarie. La nomina degli straordinari sara' fatta con decreto Ministeriale; la promozione ad ordinario con decreto Reale. Per gli insegnamenti di carattere complementare il Ministero potra' provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i requisiti richiesti. Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico il Ministero provvedera' alla sostituzione con incarichi temporanei. Il personale amministrativo e quello di servizio sono nominati dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.