Regio decreto 24 ottobre 1907, n. 601 Art. 13
E' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante da questa scuola od altra scuola commerciale e di egual grado e viceversa quando i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto Reale o Ministeriale. Perche' i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e la Giunta di vigilanza esprima parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale e Ministeriale. In casi di simili passaggi, sono agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformita' delle norme vigenti.