Regio decreto 24 ottobre 1907, n. 601 Art. 2
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con annue L. 10,000 per l'esercizio finanziario 1907-908 e con L. 12,000 per l'esercizio 1908-909 e seguenti; la provincia di Belluno con annue L. 6000; il comune di Feltre con annue L. 11,000; la Camera di Commercio di Belluno con L. 1000 per l'anno 1907 e con annue L. 2000 a partire dal 1908. I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di soppressione della scuola nella misura e per il tempo che sara' necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento dell'Istituto. Il comune di Feltre fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua. Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.