Regio decreto 10 novembre 1907, n. 580 Art. 13
E' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina da questa scuola ad un'altra, quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado e i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Reale o Ministeriale. In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformita' delle norme vigenti. I passaggi di cui nel presente articolo, sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o ministeriale sulla domanda degli interessati e dietro parere favorevole della Giunta di vigilanza delle due scuole.