Regio decreto 16 febbraio 1908, n. 269 Art. 21
Il Ministero potra' derogare dalle norme stabilite al primo comma dell'art. 14 per gli insegnanti, i capi officina e inservienti attualmente in ufficio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1908. VITTORIO EMANUELE. F. Cocco - Ortu. Visto, il guardasigilli: Orlando.