Regio decreto 19 luglio 1908, n. 362 Art. 2
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 3000; il comune di Cesena con L. 1500; la Congregazione di carita' di Cesena con L. 1000 nell'anno finanziario 1908 e con L. 1500 negli anni successivi. Il Comune di Cesena fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento e alla fornitura dell'acqua. Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti e da privati e gli altri eventuali proventi.