Regio decreto 26 ottobre 1908, n. 530 Art. 14
Il direttore, gli insegnanti, i capi di officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Potranno pero', udito il parere della Giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potra' anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola. La Giunta di vigilanza ha facolta' di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola. Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi di officina e di laboratorio, scelti nei modi sopra indicati, sono nominati, in via di esperimento col grado di straordinari. Il periodo di prova non puo' avere durata minore di due anni ne' maggiore di cinque. Trascorso detto periodo gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualita' e le attitudini necessarie. Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico il Ministero provvedera' alla sostituzione con incarichi temporanei. Per gli insegnamenti di carattere speciale e complementare determinati dal ruolo organico il Ministero potra' derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali da affidarsi a persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre dato buona prova nel loro insegnamento. Il personale amministrativo e' pure nominato dal Ministero sopra proposta della Giunta di vigilanza. La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo e' fatto con decreto Ministeriale; la promozione ad ordinario del direttore e dei professori cori decreto Reale. Il personale di servizio e' nominato dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.