Regio decreto 26 ottobre 1908, n. 530 Art. 16
Gli stipendi del direttore e dei professori che abbiano la titolarita' come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio fino al limite di quattro sessenni. L'aumento e' calcolato in base allo stipendio iniziale di ruolo. Il tempo utile per il computo del sessennio da concedersi al personale attualmente in servizio che venisse riconfermato a norma dell'art. 26, comincera' a decorrere dalla data del presente R. decreto. Sara' stanziata ogni anno nel bilancio della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.