Regio decreto 26 ottobre 1908, n. 530 Art. 25
Il presente statuto potra' essere modificato con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.
Il presente statuto potra' essere modificato con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.