Regio decreto 26 ottobre 1908, n. 530 Art. 9
Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta; questa elegge nel suo seno il segretario. Il prendente rappresenta la scuola e provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero almeno ogni trimestre sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta. Queste dovranno essere trascritte in apposito registro insieme ai processi verbali di ogni adunanza della Giunta.