Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 Art. 3
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'annesso regolamento, il Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, sentita la Commissione superiore metrica, approvera' apposite istruzioni che potranno sottoporsi a revisione ogni qualvolta sia riconosciuto opportuno, sentita la Commissione predetta.