Regio decreto 4 marzo 1909, n. 73 Art. 2
Alle spese di mantenimento annue della scuola concorrono: il Ministero d'agricoltura, industria e commercio con L. 3000; la provincia di Macerata con L. 1000; il comune di Matelica con L. 2000. Il comune di Matelica si obbliga inoltre a fornire adatti locali per la scuola e per i laboratori, a provvedere alla manutenzione dei locali stessi, alla loro illuminazione, al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua. Sono pure destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati e gli altri eventuali proventi.