Regio decreto 15 aprile 1909, n. 108 Art. 2
Alle spese di mantenimento della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 6000; la Provincia di Macerata con L. 2000; il comune di Treia con L. 6300; la Cassa di risparmio di Treia con L. 500; la Congregazione di carita' di Treia con L. 200. Il comune di Treia si obbliga inoltre a fornire adatti locali per la Scuola e per i laboratori ed a provvedere alla manutenzione dei locali stessi, alla loro illuminazione, al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua. Assume inoltre la garanzia del sussidio annuo della Cassa di risparmio di Treia.