Regio decreto 8 luglio 1909, n. 348 Art. 10
La Giunta si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si aduna inoltre in seguito a convocazione del presidente tutte le volte che il bisogno lo richieda o dietro domanda di almeno due componenti. Le adunanze sono valide quando intervenga la meta' piu uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.