Regio decreto 8 luglio 1909, n. 348 Art. 6
Per l'ammissione alla 1ª classe della scuola e' richiesta la licenza elementare ovvero il diploma di maturita'. Alle classi successive sono ammesse soltanto le alunne che abbiano frequentato la classe precedente e superato il relativo esame di promozione nella stessa scuola od in altra scuola commerciale di primo grado dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.