Regio decreto 12 settembre 1909, n. 362 Art. 3
Le domande intese ad ottenere il diploma per titoli saranno trasmesse al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale le sottoporra' al giudizio di una Commissione. Della Commissione faranno parte il direttore dell'Istituto ed un insegnante designato dal Consiglio di amministrazione oltre a due membri nominati dal Ministero. Essa sara' presieduta dall'ispettore generale dell'insegnamento industriale e commerciale. In caso di rifiuto del diploma per titoli l'aspirante sara' ammesso, se i documenti presentati saranno regolari, ad ottenere il diploma per esame.