Regio decreto 19 settembre 1909, n. 515 Art. 2
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Guastalla paghera' annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 13,477.55 e garantira' per tasse scolastiche un annuo introito di L. 2500 provvedendo inoltre al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessario per il funzionamento della scuola medesima in conformita' degli obblighi assunti con la convenzione 31 maggio 1909.