Regio decreto 23 settembre 1909, n. 538 Art. 2
Per il mantenimento di questo liceo il comune di Chieri corrispondera' all'erario dello Stato l'annuo contributo di L. 11,693.80, e garantira' come introito annuo per tasse sclastiche, la somma di L. 9000 provvedendo inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro occorra per il mantenimento dell'Istituto medesimo, in conformita' della convenzione 10 settembre 1909.